STATUTO DEL
PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE
Art.
1.........
- Costituzione -
................................................................................................................
1. E' costituito il Partito Autonomista Trentino Tirolese. Il P.A.T.T.
trae le sue origini fondative dall'ultimo Congresso dell'ASAR -
Associazione Studi Autonomistici Regionali (Trento - Sala della
Filarmonica, 25 luglio 1948) in cui la maggioranza assoluta dei
congressisti decise la trasformazione del movimento nel Partito del
Popolo Trentino Tirolese - PPTT.
2. Il Partito ha per simbolo due Autonomisti in Trentino bianche
incrociate su fondo nero.
Art. 2.........
-Sede-
................................................................................................................
1. La sede del Partito è a Trento. Essa però, ai
fini organizzativi potrà articolarsi in Ambiti territoriali
e Sezioni.
Art. 3.........
- Principi Ideologici -
................................................................................................................
1. Il Partito si ispira:
. ai principi fondamentali del diritto naturale e alle sue
leggi morali, al patrimonio religioso delle genti locali, all'amore e
al rispetto della terra dei nostri padri;
. all'eguaglianza di tutti
gli uomini, riconoscendo ad ognuno nella società uguali
diritti e doveri senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di condizioni personali e sociali e alla totale opposizione
ad ogni forma di nazionalismo, razzismo, totalitarismo e colonialismo;
. ai principi della
politica economica libera, non determinata da monopoli, da dirigismi di
gruppo o da altre forme contrarie allo sviluppo sociale della
collettività;
. al diritto di occupazione
dei lavoratori residenti nella propria terra con precedenza su quelli
provenienti da altre regioni, anche allo scopo di favorire il rientro
nella propria terra di coloro che furono costretti alla emigrazione;
. alla radicata esigenza della popolazione locale di utilizzare le
competenze autonomistiche che sono strumento di buon governo per la
crescita della nostra comunità.
Art.
4.........
- Finalità del Partito -
................................................................................................................
1. Scopo del Partito è quello di raggiungere la piena
autonomia nell'ambito provinciale e di amministrarla secondo i
fondamentali principi della giustizia sociale onde attuare le profonde
aspirazioni delle locali popolazioni verso l'autogoverno, nel rispetto
delle loro peculiari caratteristiche etniche, storiche, culturali e
linguistiche, oltre che delle loro necessità di un sempre
maggiore progresso politico e di uno sviluppo sociale ed economico.
2. Ispirandosi alla concezione del
Federalismo inteso come strumento di garanzia delle autonomie locali e
come fattore di coagulo per realizzare entità
sovranazionali; il Partito favorisce la crescita culturale delle
popolazioni locali per un loro efficace inserimento nel contesto di
un'Europa politicamente ed economicamente unità.
3. E' compito del Partito rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
Art. 5.........
-
Indirizzi politici -
................................................................................................................
1. L'azione politica del Partito è indirizzata nei suoi
aspetti generali:
. all'impegno per
l'evoluzione materiale delle istituzioni autonomistiche sulla base
della Storia politica, economica, sociale e culturale della Regione
Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle Provincie
autonome di Trento e Bolzano, così come sono nate e si sono
sviluppate dal 1945-1948 in poi;
. all'impegno nel
promuovere ogni iniziativa finalizzata a diffondere fra il popolo
trentino la conoscenza della storia, della cultura,
dell'identità trentina a partire dalle istituzioni
scolastiche;
. all'azione politica che
ha il suo fondamento saldo ed irrinunciabile nella difesa della tutela
e nello sviluppo dei diritti e delle prerogative delle minoranze
tedesche, ladine, mochene e cimbre presenti sull'intero territorio
regionale;
. a perseguire
concretamente la realizzazione del progetto politico dell'Euregio
Trentino Tirolese, anche nella prospettiva politico-istituzionale, nel
quadro dell'evoluzione dell'Europa delle Regioni e dei Territori, della
Confederazione fra le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, il
Land Tirolo e il Vorarlberg;
. a valorizzare e sostenere
gli emigrati Trentini, in ogni Paese del mondo, affermando che essi
fanno parte integrante della Comunità Trentina e della sua
storia e promuovendo in ogni sede istituzionale e politica il
riconoscimento giuridico della cittadinanza e del loro diritto ad
ottenere gli aiuti anche finanziari necessari per l'avvio e lo sviluppo
di iniziative atte a determinare la crescita sociale ed economica delle
Comunità trentine all'estero.
2. In particolare il Partito si
impegna ad operare:
. per la fattiva convivenza
delle minoranze etnico linguistiche;
. per l'effettiva apertura
alla cultura e alla civiltà mitteleuropea; per
l'insegnamento concreto del tedesco e di una lingua straniera fin dalla
scuola elementare;
. per la valorizzazione
delle Municipalità e delle autonomie comunali;
. per un progetto economico
che tenga conto delle esigenze ambientali e che garantisca
l'occupazione delle entità lavorative locali, privilegiando
la piccola e media imprenditoria industriale, artigianale e turistica;
. per uno sviluppo
coordinato ed intelligente delle attività terziarie del
commercio e del turismo che valorizzi le potenzialità
locali;
. per una programmazione
agricola lungimirante proficuamente integrata con il turismo e
l'artigianato;
. per un sindacato libero
da sudditanze partitiche, il quale tenda alla pace e alla giustizia
sociale;
. per una politica della
casa rivolta al recupero del patrimonio edilizio esistente e che
soddisfi i legittimi bisogni della popolazione locale;
. per la valorizzazione e
la gestione delle risorse naturali locali nel rispetto degli equilibri
e di uno sviluppo eco-compatibile;
. per la difesa del
risparmio locale e del suo investimento in loco;
. per l'incremento della
democrazia diretta con l'iniziativa popolare ed il referendum;
. per una valida assistenza
sociale e sanitaria e previdenziale a livello locale;
. per una trasformazione
istituzionale dello Stato italiano in Stato Federale costituito da
Regioni autonome;
per la realizzazione politica, economica e culturale dell'Unione
Europea.
Art. 6.........
- Appartenenza al Partito -
................................................................................................................
1. L'appartenenza al Partito è libera a tutti i
cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età,
che siano di buona condotta morale e civile ed accettino il presente
Statuto.
2. L'adesione è
a tempo indeterminato e può essere revocata dall'iscritto in
qualsiasi momento con lettera raccomandata o dalla Giunta esecutiva
qualora non venga versata la quota di iscrizione per due anni
consecutivi.
3. La domanda è
presentata alla Sezione e l'accettazione è demandata al
direttivo di Sezione. In mancanza di Sezione la domanda è
presentata alla sede del Partito. Qualora vi sia rifiuto, l'istante
può ricorrere alla Giunta del Partito la quale procede con
delibera motivata.
4. L'adesione esclude la contemporanea iscrizione ad altro partito
politico. Non è ammessa l'adesione ad altra formazione o
movimento che abbia presentato o presenti lista a consultazioni
elettorali. Ugualmente non sono ammesse attività a favore di
un altro Partito né la candidatura o la prestazione di firma
per le sue liste elettorali, salvo che la stessa sia stata promossa o
autorizzata dal Partito.
Art. 7.........
-Diritti degli iscritti-
................................................................................................................
1. Gli iscritti hanno il diritto di partecipare all'attività
del Partito, di contribuire alla determinazione della linea politica e
di concorrere alla elezione degli Organi statutari. Per l'esercizio
dell'elettorato passivo alle cariche provinciali del Partito l'iscritto
deve avere maturato un'anzianità di iscrizione di almeno 12
mesi senza interruzione negli ultimi due anni. Questa si computa dal
giorno dell'accettazione e deve verificarsi entro il giorno antecedente
l'elezione. La norma può essere derogata per l'elezione a
delegato al Congresso e per la carica di membro di direttivo sezionale.
Il diritto di elettorato attivo e passivo, l'iscrizione al Partito e la
partecipazione agli organi per elezione o per diritto non possono
esercitarsi qualora l'iscritto non abbia adempiuto al pagamento della
quota annuale entro i termini previsti e fissati dalla Giunta esecutiva
del Partito.
Art. 8.........
- Doveri degli iscritti -
................................................................................................................
1. Ogni iscritto è tenuto alla osservanza dello Statuto, dei
regolamenti e dei deliberati degli Organi statutari.
2. In particolare deve:
. partecipare attivamente
alla vita del Partito e assolvere i compiti affidati e liberamente
accettati al momento dell'incarico;
. garantire
l'unità operativa del Partito ed astenersi da azioni e
atteggiamenti che possano essere di danno al Partito. Rilasciare
dichiarazioni e sostenere posizioni contrastanti con la linea politica
del Partito o con quanto stabilito dalla Giunta Esecutiva, è
da considerarsi fatto dannoso e come tale va considerato ai fini
dell'adozione dei provvedimenti disciplinari;
. tenere nei confronti
degli altri iscritti un comportamento improntato al massimo rispetto
della dignità e della personalità di ciascuno;
. concorrere secondo le
proprie possibilità a sostenere economicamente il Partito;
. versare la quota annuale
di iscritto entro i termini stabiliti dalla Giunta esecutiva del
Partito;
. accettare e rispettare le
deliberazioni prese a maggioranza dal Partito ad ogni livello e gli
indirizzi politici dello stesso.
3. L'iscritto non può
rivolgersi ad organi diversi da quelli statutari per vicende
riguardanti la vita e la organizzazione del Partito, pena
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione temporanea
dal Partito con limite massimo di anni uno o della espulsione dal
Partito.
Art. 9.........
- La donna -
................................................................................................................
1. Il Partito riconosce alla
donna il proprio fondamentale ruolo nella moderna società.
Favorisce pertanto il suo inserimento ad ogni livello, negli Organi
direttivi del Partito e nei posti di responsabilità nelle
cariche pubbliche, come pure la costituzione del Movimento Femminile
del Partito, onde garantire il pieno rispetto e dignità
della donna.
Art. 10.........
- I
giovani -
................................................................................................................
1. Il Partito favorisce e segue
con particolare interesse ed attenzione l'organizzazione dei gruppi
giovanili, nell'ambito del Partito stesso, affinché in essi
si sviluppi la coscienza e la fede autonomista accompagnate dal
più alto senso di responsabilità per la difesa
degli inalienabili diritti morali e civili del nostro popolo, della
libertà e della democrazia nell'ambito di una ordinata e
progredita civiltà europea.
2. Il Partito promuove la costituzione di un Movimento giovanile
composto da tutti gli iscritti che non abbiano ancora compiuto il
trentesimo anno di età.
Art. 11 .........
-
Organizzazione territoriale -
................................................................................................................
1. Ai fini organizzativi, il
Partito si articola in Ambiti territoriali e Sezioni.
Art. 12.........
- Le Sezioni -
................................................................................................................
1. I tesserati del Partito si costituiscono in Sezioni. Le sezioni
possono essere d'ambito, intercomunali, comunali. In ogni Ambito
territoriale del Partito, come delimitato da apposita delibera della
Giunta esecutiva, deve operare almeno una Sezione.
2. Nei comuni articolati in
circoscrizioni o frazioni, potranno essere costituite sottosezioni
circoscrizionali o frazionali, purché autorizzate e
regolamentate dagli organi direttivi della Sezione comunale.
3. Per essere validamente costituita
la Sezione deve contare almeno cinque iscritti. I tesserati di ogni
Sezione, riuniti in assemblea, si danno un regolamento ed eleggono le
cariche sezionali.
4. La Sezione è
validamente costituita dopo la ratifica della sua costituzione da parte
della Giunta esecutiva che ne sancisce ufficialmente la nascita e,
successivamente, ne approva il regolamento.
5. La Sezione ha il compito di:
. organizzare il Partito in
sede locale;
. esaminare, discutere,
formulare proposte sulle problematiche locali;
. preparare le liste
elettorali in occasione delle elezioni comunali;
. mantenere uno stretto
collegamento con i rappresentanti comunali nella pubblica
amministrazione;
collaborare con gli ambiti territoriali per il raggiungimento di una
migliore organizzazione periferica del Partito.
Art.
13.........
- Ambiti territoriali del Partito -
................................................................................................................
1. Gli iscritti al Partito di ogni ambito si riuniscono e formano
l'assemblea territoriale del Partito.
. Spetta all'assemblea
territoriale del Partito eleggere i membri da proporre al Congresso
quali componenti del Consiglio provinciale del Partito.
. L'assemblea inoltre
può eleggere il direttivo territoriale del Partito e
può esaminare e discutere i problemi politici, economici e
sociali ed organizzativi interessanti l'ambito.
4. L'assemblea territoriale del
Partito provvederà a stabilire le modalità di
convocazione e funzionamento delle riunioni, il numero dei componenti
il direttivo territoriale e le competenze di quest'ultimo. In caso di
inerzia del Presidente o del direttivo territoriale, può
provvedere alla convocazione il Segretario del Partito.
5. Il direttivo territoriale
può eleggere nel suo seno un Presidente e un Vice
Presidente. Il direttivo viene convocato dal Presidente territoriale,
al quale spetta di dirigere le sedute.
6. Nella sua azione politica, il
direttivo dovrà attenersi alle indicazioni ed agli
orientamenti stabiliti dagli Organi provinciali del Partito. Il
direttivo territoriale potrà redigere proposte ed
osservazioni politiche ed organizzative ed inoltrarle alla Giunta
esecutiva provinciale del Partito, la quale dovrà esaminarle
e darne notizia al proponente. I Segretari delle Sezioni esistenti in
ogni ambito fanno parte di diritto del direttivo territoriale del
Partito.
Art. 14.........
- Organi del Partito -
................................................................................................................
1. Sono Organi del Partito:
1. Sono Organi del Partito:
. il Congresso;
. il Presidente del
Partito;
. il Consiglio Provinciale
del Partito;
. il Segretario politico;
. il Vice Presidente del
Partito;
. il Vice Segretario
politico;
. la Giunta Esecutiva
Provinciale;
. l'Ufficio Politico;
. il Collegio dei
Probiviri;
. il Collegio di
Disciplina;
. il Collegio dei Revisori
dei conti.
2. Per poter accedere alle cariche
di Presidente, Vicepresidente del Partito, Consigliere, Segretario
politico, Vice Segretario politico, membro della Giunta esecutiva
è necessaria un'anzianità, ininterrotta, di
iscrizione al Partito di almeno 12 mesi negli ultimi due anni.
3. E' fatto obbligo a tutti i
componenti gli organi del Partito di osservare strettamente la norma di
cui all'art. 7. La non osservanza comporta la decadenza dall'incarico.
Art.
15.........
- Tutela
delle minoranze interne negli organi del Partito -
................................................................................................................
1. Per consentire l'articolazione democratica, il pluralismo e la
crescita dialettica all'interno del Partito, ai raggruppamenti di
minoranza viene garantita la rappresentanza, purché gli
stessi raggiungano almeno il 20% dei rappresentanti in sede
congressuale.
2. Il Congresso riconosce alle
minoranze il diritto di nominare propri rappresentanti, sia negli
organi permanenti, sia nelle liste elettorali del Partito in misura
proporzionale alla reale consistenza della percentuale numerica
espressa oltre la soglia minima del 20%.
3. Quanto contenuto nel presente
articolo non si applica per l'elezione degli Organi monocratici.
Art. 16.........
- Il Congresso -
................................................................................................................
1. Il Congresso è l'Organo plenario e sovrano
rappresentativo di tutti i tesserati. Le sue delibere sono vincolanti
per tutti.
2. Al Congresso spetta:
. approvare o comunque
determinare il programma e la linea politica;
. eleggere il Presidente e
il Vicepresidente del Partito;
. eleggere il Segretario e
il Vicesegretario politico;
. eleggere i membri del
Consiglio provinciale di spettanza;
. ratificare le modifiche
dello statuto approvate dal Consiglio provinciale del Partito.
3. Il Congresso decide a maggioranza
dei voti espressi. Le votazioni potranno essere a voto palese o
segreto.
4. Le elezioni del Presidente e del
Vicepresidente, del Segretario e del Vicesegretario dovranno svolgersi
in tempi successivi secondo le modalità disciplinate dai
rispettivi articoli. Il Presidente e il Segretario politico saranno
eletti con la metà più uno dei voti espressi.
Qualora nel primo scrutinio non si raggiunga tale risultato, si
procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno
ottenuto maggiori preferenze. Il Vicepresidente e il Vicesegretario
saranno eletti con la metà più uno dei voti
espressi, secondo le modalità previste per il Presidente ed
il Segretario. Qualora nel primo scrutinio non si raggiunga tale
risultato, si procederà al ballottaggio tra i due candidati
che avranno ottenuto maggiori preferenze. Nel ballottaggio, per
ciascuna delle quattro cariche, in caso di parità di voti
prevale il più anziano di iscrizione.
5. Per l'elezione dei membri del
Consiglio si potrà procedere con lista unica o con
più liste.
6. Il Congresso è
composto dal Presidente del Partito, dal Vicepresidente, dal Segretario
politico, dal Vicesegretario politico, dal Segretario Organizzativo,
dai Consiglieri del Partito, dal Presidente Onorario, dai Parlamentari
e dai Consiglieri regionali, dai delegati degli ambiti in
rappresentanza proporzionale dei tesserati e dei voti ottenuti dal
Partito nell'ultima tornata elettorale regionale.
7. La determinazione della
percentuale, che dovrà essere uguale sull'intero territorio
provinciale, sarà a discrezione del Consiglio provinciale
del Partito.
8. Il Congresso è
convocato dal Presidente del Partito sentita la Giunta esecutiva o
qualora ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei direttivi di
ambito o per delibera del Consiglio del Partito.
9. Il Congresso ordinario
è di norma convocato ogni due anni e provvede al rinnovo
delle cariche.
10. Il Congresso straordinario,
sentito il parere del Consiglio provinciale del Partito, può
essere convocato con gli stessi delegati del Congresso immediatamente
precedente ed è convocato qualora vi sia richiesta specifica
e motivata o qualora particolari eventi richiedano decisioni che siano
di stretta competenza.
Art. 17.........
- Il Consiglio provinciale -
................................................................................................................
1. Il Consiglio provinciale del Partito è l'Organo che
stabilisce l'azione generale del Partito in applicazione del programma
e della linea politica indicati dal Congresso. E' convocato e
presieduto dal Presidente del Partito e si riunisce di norma almeno
ogni 4 mesi.
2. Il Consiglio del Partito
è composto da:
. il Presidente e il
Vicepresidente del Partito;
. il Segretario politico e
il Vicesegretario politico;
. il Segretario
Organizzativo;
. i Consiglieri regionali,
i Deputati e i Senatori tesserati del Partito;
. i rappresentanti del
Movimento giovanile e del Movimento femminile;
. un rappresentante per
ognuna delle minoranze etniche presenti in provincia, che
sarà indicato dai rispettivi ambiti di appartenenza;
. 60 consiglieri eletti
negli ambiti e assegnati con il criterio adottato per i delegati.
Art. 18.........
-
Attribuzioni e funzionamento del Consiglio -
................................................................................................................
1. Spetta al Consiglio del Partito:
. eleggere 9 membri della
Giunta Esecutiva del Partito;
. eleggere il Collegio dei
Probiviri;
. eleggere il Collegio dei
revisori dei Conti;
. eleggere il Collegio di
Disciplina previsto dall'art. 25;
. esaminare ed approvare i
Bilanci approvati dalla Giunta Esecutiva;
. vigilare sulla esecuzione
delle deliberazioni del Congresso e delle sue direttive per
l'attività politica, organizzativa e amministrativa del
Partito. Periodicamente convoca gli organi eletti dallo stesso
Consiglio affinché questi relazionino sulla loro
attività;
. discutere ed
eventualmente approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una
mozione di sfiducia al Segretario politico. In tal caso il Presidente
del Partito entro 30 giorni deve convocare il Congresso straordinario
che si svolge entro 30 giorni dalla convocazione;
. deliberare su tutte le
questioni di maggiore importanza che non siano demandate
statutariamente al Congresso, compresa l'emanazione di Regolamenti in
attuazione dello Statuto;
. nominare la Commissione
elettorale per la presentazione delle liste dei candidati che
dovrà portare al Consiglio le sue proposte per la ratifica.
Il Presidente ed i membri della Commissione elettorale durante il
mandato e fino al termine dei lavori non possono proporsi o accettare
la candidatura.
2. Spetta inoltre al Consiglio
ratificare le liste dei candidati alle elezioni europee, nazionali e
regionali.
3. Il Consiglio provinciale delibera
validamente in presenza della metà più uno dei
consiglieri; dopo mezzora, o comunque nel corso della riunione, quando
è presente un terzo dei suoi membri.
4. Le delibere sono prese a
maggioranza dei voti dei presenti. Il voto può essere palese
o segreto. Sarà segreto per tutte le votazioni che
coinvolgono la persona o qualora lo richieda un quinto dei presenti.
5. I membri che saranno assenti
ingiustificati per tre sedute consecutive saranno considerati
automaticamente decaduti e sostituiti con i primi dei non eletti delle
liste di appartenenza.
6. I membri che, eventualmente,
rassegnassero le dimissioni o fossero definitivamente impossibilitati a
partecipare per cause indipendenti dalla loro volontà
saranno sostituiti con i primi dei non eletti delle liste di
appartenenza.
Art. 19.........
- Il Presidente del Partito -
................................................................................................................
1. Il Presidente del Partito è il garante di tutte le
componenti e di tutte le sensibilità politiche presenti nel
Partito. Convoca e presiede il Consiglio provinciale del Partito e ne
fissa l'ordine dei lavori su indicazione del Segretario politico con
facoltà di inserire punti propri. Partecipa alle riunioni
della Giunta esecutiva del Partito con diritto di voto e concorre a
formarne il numero legale. Convoca il Congresso alla scadenza naturale
dello stesso. In caso di impedimento, assenza o
indisponibilità lo sostituisce il Vicepresidente. Convoca il
Congresso straordinario con le norme stabilite.
2. Il Presidente è il
legale rappresentante del Partito, sia in giudizio sia verso terzi che
nella materia elettorale, salvo la possibilità di conferire
deleghe nei casi previsti dalla legge. In caso di divergenze tra il
Presidente e il Segretario politico per la presentazione del simbolo
nelle campagne elettorali, la decisione spetta alla Giunta Esecutiva
del Partito.
3. Il Presidente del Partito viene
eletto dal Congresso fra i membri dello stesso, a scrutinio segreto e a
maggioranza assoluta dei congressisti. Nel caso nessun candidato
raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1) si
procederà alla votazione di ballottaggio risultando eletto
il candidato più votato e a parità di voti il
più anziano di iscrizione. Qualora vi sia una sola
candidatura la votazione può essere effettuata con voto
palese o acclamazione.
4. Il Presidente del Partito
può altresì essere delegato dal Consiglio del
Partito a particolari compiti di rappresentanza.
5. Il Presidente del Partito dura in
carica per la intera durata del mandato del Congresso.
6. Il mandato può cessare per dimissioni volontarie,
impedimento permanente o decesso o incompatibilità
sopravvenute ai sensi del presente statuto. In tali casi lo sostituisce
il Vice Presidente del Partito che, entro 30 giorni dal fatto, provvede
alla convocazione del Congresso per l'elezione del nuovo Presidente.
Art. 20.........
- Il
Presidente onorario -
................................................................................................................
1. Il Congresso può riservare ad uno o più
iscritti particolarmente meritevoli il titolo di Presidente onorario.
2. Questi potranno partecipare ai
Consigli provinciali del Partito con diritto di parola.
Art. 21.........
- Il Segretario politico -
................................................................................................................
1. Il Segretario politico è il responsabile della linea
politica del Partito definita dal Congresso, della sua interpretazione
ed attuazione, in conformità ai deliberati del Congresso e
del Consiglio provinciale del Partito.
2. Il Segretario:
. ha la rappresentanza
politica del Partito;
. convoca e presiede la
Giunta esecutiva del Partito;
. partecipa alle riunioni
di tutti gli Organi provinciali del Partito;
. può promuovere
e procedere alla convocazione degli organi territoriali di Ambito e di
Sezione alle quali partecipa senza diritto di voto;
. dirige e coordina
l'attività politica del Partito;
. propone al Consiglio
provinciale del Partito la nomina del Segretario Organizzativo il quale
partecipa di diritto sia alla Giunta che al Consiglio provinciale del
Partito;
. promuove presso la Giunta
esecutiva del Partito l'azione disciplinare nei confronti degli
iscritti;
. è responsabile
dell'attuazione dell'esecuzione dei deliberati degli Organi provinciali
del Partito;
. presenta ai Gruppi
consiliari regionali e provinciali la linea politica e programmatica
del Partito;
. può nominare e
incaricare membri del Partito a costituire e presiedere gruppi di
lavoro su singole tematiche e argomenti di interesse provinciale e
chiamare gli stessi a relazionare negli organismi del Partito;
. cura direttamente, o
attraverso portavoce incaricati permanentemente e revocabili, i
rapporti con la stampa per gli aspetti attinenti le sue funzioni
politiche.
3. In caso di divergenze tra il
Segretario politico e il Presidente del Partito per la presentazione
del simbolo nelle campagne elettorali la decisione spetta alla Giunta
Esecutiva del Partito.
4. Il Segretario politico viene
eletto dal Congresso fra i membri dello stesso, a scrutinio segreto e a
maggioranza assoluta dei congressisti. Qualora ci fosse un'unica
candidatura si può votare con voto palese. Nel caso nessun
candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1)
si procederà alla votazione di ballottaggio, risultando
eletto il candidato più votato e a parità di voti
il più anziano di iscrizione.
5. Il Segretario politico dura in
carica per l'intera durata del mandato congressuale, salvo revoca del
mandato stesso promossa con mozione di sfiducia, motivata, proposta da
almeno un terzo dei membri del Consiglio del Partito e votata dalla
maggioranza assoluta (50% + 1) dei Consiglieri in carica e per i quali
non siano in corso procedimenti o provvedimenti disciplinari.
6. Il mandato inoltre può
cessare per dimissioni volontarie, impedimento permanente o decesso o
incompatibilità sopravvenute disposte dall'art. 30. In tali
casi lo sostituisce il Vicesegretario politico fino a convocazione del
Congresso.
Art. 22.........
- La
Giunta esecutiva -
................................................................................................................
1. La Giunta esecutiva del Partito è composta dal Segretario
politico del Partito, che la convoca e ne presiede i lavori, e da 9
membri eletti dal Consiglio Provinciale al suo interno; ne sono,
inoltre, membri di diritto a pieno titolo il Presidente ed il
Vicepresidente del Partito, il Vicesegretario politico, il Segretario
Organizzativo con diritto di voto, i Parlamentari ed i Consiglieri
Regionali in carica. Possono partecipare ai lavori della Giunta i
rappresentanti del Movimento giovanile e del Movimento femminile,
quando all'uopo nominati, con diritto di parola ma non di voto.
2. La Giunta deve essere convocata
obbligatoriamente almeno una volta entro 90 giorni dall'ultima
convocazione. Può essere convocata ogniqualvolta il
Segretario del Partito lo ritenga opportuno, oppure lo richiedano
almeno 3 membri.
3. Spetta alla Giunta esecutiva del
Partito:
. assumere iniziative e
deliberare su qualsiasi aspetto dell'attività politica,
organizzativa ed amministrativa del Partito con la sola eccezione di
quanto statutariamente attribuito al Congresso o al Consiglio del
Partito;
. deliberare l'ammissione o
l'esclusione dei iscritti;
. deliberare e autorizzare
le spese del Partito;
. deliberare su tutte le
materie di competenza demandate alla Giunta esecutiva dal presente
Statuto;
. commissariare le sezioni
del Partito.
4. La Giunta esecutiva delibera in
presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di
parità di voti l'argomento trattato viene rinviato ad una
nuova riunione di Giunta da convocarsi entro 15 giorni; in caso vi sia
ancora parità di voti prevale il voto del Segretario
politico del Partito.
5. In casi urgenti, e con
l'esplicito assenso del Presidente del Partito, può
deliberare anche su materie normalmente riservate al Consiglio; in tal
caso il Consiglio dovrà provvedere alla loro ratifica nella
prima riunione successiva alla deliberazione assunta dalla Giunta.
6. Per la decadenza e la
sostituzione valgono le norme previste per il Consiglio provinciale del
Partito.
Art. 23.........
- L'Ufficio politico -
................................................................................................................
1. L'Ufficio politico è organo consultivo della Segreteria.
E' composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario
Politico, dal Vicesegretario politico e dal Capogruppo in Consiglio
provinciale.
2. E' convocato e presieduto dal
Segretario Politico.
Art. 24.........
- La Commissione elettorale -
................................................................................................................
1. La Commissione elettorale è eletta dal Consiglio
provinciale ed è composta da 7 membri effettivi e 2
supplenti scelti fra gli iscritti del Partito. Essa viene rinnovata ad
ogni scadenza elettorale che coinvolga l'intero elettorato provinciale.
La Commissione ha il compito di proporre al Consiglio provinciale del
Partito le liste dei candidati per le elezioni europee, politiche
nazionali e regionali, almeno sei mesi prima della data delle elezioni.
Qualora l'Ambito non indichi il proprio candidato entro il termine di
sei mesi, la Commissione elettorale ha la facoltà di
indicare un candidato di sua scelta. La Commissione elettorale, nei sei
mesi prima delle elezioni è tenuta a concordare con i
candidati la "strategia" da adottare in modo unitario in campagna
elettorale; a tal fine promuoverà degli incontri con i
Consiglieri regionali del Partito in carica, Sindaci ed esperti, per
illustrare ai candidati le tematiche rilevanti per la campagna
elettorale stessa. La Commissione, od organo designato dalla stessa,
coordinerà la pubblicità, i messaggi, gli slogan
della campagna elettorale del Partito che dovrà essere
univoca per tutti i canditati.
Art. 25.........
- Il Collegio di disciplina -
................................................................................................................
1. Il Collegio di disciplina è composta da 5 membri
effettivi e 2 supplenti. Il Collegio è eletto dal Consiglio
provinciale del Partito ed i membri sono incompatibili con la carica di
Consigliere del Partito. Non possono inoltre ricoprire cariche in altro
organo del Partito comprese Sezioni e presidi territoriali.
2. Il Collegio nomina un Presidente
e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente
per indisponibilità di un membro effettivo può
avvalersi per singoli giudizi di un supplente. Questa
facoltà non è concessa qualora un procedimento
sia già iniziato.
3. Il Collegio può
provvedere solo su deferimento richiesto da Organo di Partito o da
singolo iscritto. Avverso le decisioni del Collegio di disciplina
è ammesso il ricorso per motivi di diritto al Collegio dei
Probiviri.
4. Il procedimento che deve
svolgersi con le garanzie del diritto alla difesa si conclude:
. con archiviazione
motivata;
. con richiamo scritto;
. con la rimozione dagli
incarichi di Partito;
. con la sospensione da uno
a sei mesi, salvo i casi di cui all'art. 8, comma 3;
. con l'espulsione.
Le sanzioni sono immediatamente
esecutive.
5. Il Collegio nelle more del
giudizio può deliberare la sospensione cautelare; questa non
potrà superare i 45 giorni di calendario.
6. Il Collegio non può
non esaminare un deferimento qualora il tesserato non abbia ottemperato
con lealtà e correttezza agli impegni assunti con
l'accettazione dello stato di socio.
7. Il Collegio è
regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi
membri.
Art. 26.........
- Il Collegio dei Probiviri -
................................................................................................................
1. Il Collegio è composto da 5 membri effettivi tra gli
iscritti al Partito da almeno 5 anni ed è eletto dal
consiglio del partito. I suoi membri sono incompatibili con la carica
di Consigliere.
2. Il Collegio nomina un Presidente
e decide validamente a maggioranza.
3. E' attribuzione del Collegio
decidere in sede di appello sui ricorsi contro i provvedimenti del
Collegio di disciplina secondo quanto previsto dall'articolo 25.
4. Il Collegio resta in carica fino
a quando non venga ricostituito. Il Collegio provvede con decisioni
scritte e motivate depositate presso la segreteria che si
incaricherà della notifica agli interessati.
. Il Collegio provvede e
delibera entro 40 giorni dalla data di deposito o dell'arrivo
dell'istanza alla segreteria del Partito.
. Il Collegio
può deliberare anche in presenza di soli 3 membri. Per la
validità delle deliberazioni è richiesta la
maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 27.........
- Il Collegio dei revisori -
................................................................................................................
1. Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e 2
supplenti eletti dal Consiglio. Nel suo seno nomina il Presidente. La
carica di Revisore dei conti è incompatibile con le altre
cariche esecutive del Partito.
2. Spetta al Collegio dei revisori
dei conti il controllo sull'amministrazione finanziaria del Partito; in
particolare procede all'esame del conto consuntivo e alla stesura della
relazione prevista nonché agli adempimenti imposti dalle
norme in vigore.
3. Il Collegio dei Revisori dei
Conti dura in carica fino a quando il nuovo Consiglio, eletto dal
Congresso, non provveda alla conferma o alla sostituzione.
Art. 28.........
- Fonti di sostentamento del Partito -
................................................................................................................
1. Le entrate del Partito sono le seguenti:
. le quote ordinarie
annuali degli iscritti;
. i contributi volontari di
iscritti, simpatizzanti, di persone che ricoprono cariche elettive
rappresentative di Partito, di altri soggetti organizzati;
. le somme ricevute a norma
di legge a titolo di rimborso elettorale;
ogni altro contributo ricevuto a norma di legge.
Art. 29.........
- Mandato politico-amministrativo -
................................................................................................................
1. I rappresentanti del Partito all'interno del Consiglio regionale
della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol non possono
cumulare più di tre mandati consiliari, anche non
consecutivi, o periodo corrispondente.
2. I rappresentanti del Partito
all'interno della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica,
del Parlamento Europeo, nonché del Consiglio regionale della
Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol che ricoprano incarichi
istituzionali nei Governi europeo, nazionale, regionale, provinciale e
nei rispettivi organismi legislativi per il periodo del mandato
politico - amministrativo non possono assumere l'incarico di Segretario
politico in quanto incompatibili.
3. Ai fini del computo e del cumulo
delle Legislature si considera conclusa, ai fini delle candidature per
un'Istituzione diversa, la Legislatura in corso.
4. E' comunque possibile, in deroga
alle precedenti disposizioni, che la maggioranza qualificata pari ai
2/3 dei componenti il Consiglio provinciale del Partito approvi una
candidatura.
Art. 30.........
- Scioglimento -
................................................................................................................
1. Lo scioglimento del Partito può avvenire con
deliberazione del Congresso, che dispone contemporaneamente la
destinazione del patrimonio del Partito, mediante provvedimento preso
con almeno due terzi dei votanti.
Art. 31.........
- Norme interpretative ed attuative -
................................................................................................................
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dai
regolamenti eventuali si applicano le norme vigenti in materia di
associazioni, di diritto comune, di procedure civile e penale.
Art. 32.........
- Adeguamento alla normativa di riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali -
................................................................................................................
(D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)
1. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
del Partito, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
2. In caso di scioglimento del
Partito, per qualunque causa, il patrimonio del Partito deve essere
devoluto secondo le modalità di cui al precedente articolo
30, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
3. La redazione, esame ed
approvazione annuali del bilancio consuntivo, di cui al precedente
articolo 18, sono obbligatori. Per quanto riguarda i criteri di
redazione del bilancio, lo stesso deve essere redatto con chiarezza e
deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria del Partito, nel rispetto del
principio della trasparenza nei confronti degli associati.
. Le quote o contributi
associativi degli iscritti sono intrasmissibili, fatta eccezione per i
trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.
5. L'articolo 36 del precedente
statuto diventa l'articolo 32 del presente statuto.
................................................................................................................