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P.A.T.T.
C.so 3 Novembre, 72/A - 38100 TN
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Il Partito
La nostra storia.........Il progetto politico.........L'organizzazione  
Organi e cariche
 
Segretario Politico
:
Rossi Ugo
Vice Segretario Politico
:
Puecher Andrea
Presidente
:
Kaswalder Walter
Vice Presidente
:
Nicolodi Franco
Segretario Organizzativo
:
Bonvecchio Corrado
Presidenti Onorari
:
Pallaoro Dario, Panizza Luigi, Pompermaier Giulio
Giunta del Partito
 
 
  Anderle Claudia
  Biasion Roberto
  Boller Daiana  (coordinatrice mov. giov.)
  Bonvecchio Corrado (segretario organizzativo)
  Dallapiccola Giorgio
  Dallapiccola Michele (consigliere provinciale)
  Dominici Caterina (consigliere provinciale)
  Froner Enrico
  Genetin Paolo
  Ghirardini Salvatore
  Kaswalder Walter (presidente)
  Nicolodi Franco (vicepresidente)
  Ottobre Mauro (consigliere provinciale)
  Panizza Franco (assessore provinciale)
  Pruner Walter
  Puecher Andrea (vicesegretario politico)
  Rossi Ugo (segretario politico - assessore provinciale)
  Tarolli Daniele
Consiglio del Partito
 
 
  Anderle Claudia   Lunz Roberto
  Armellini Fabio   Marconi Claudio
  Beltrami Lucio   Martello Ivo
  Bettega Pio Decimo   Masera Federico
  Biasion Roberto   Miorandi Maria Sofia
Boller Daiana Monti Paolo
  Boller Enrico   Nicolodi Franco
  Bonvecchio Corrado   Orsingher Armando
  Borghetti Albino   Ottobre Mauro
  Branz Claudio   Pallaoro Dario
  Brentel Sergio   Pancheri Luisa
  Buratti Diego   Panizza Franco
  Carli Mara   Panizza Luigi
  Carlini Vittorio   Paolazzi Silvano
  Casagranda Ezio   Pergher Francesco
  Ciardi Paolo   Piffer Ivo
  Clauser Ferruccio   Poletti Rosario
  Cogoli Stefano   Pompermaier Giulio
  Condini Fabiano   Pruner Walter
  Corrà Giovanni Puecher Andrea
    Cortesi Giovanni   Redolfi Guido
    Dallapiccola Giorgio   Rizzi Moreno
    Dallapiccola Michele    Ropelato Fulvio
    Dell'Eva Romeo   Rossi Ugo
    Dominici Caterina   Sandri Renzo
    Dorigato Giacomino   Sbetta Marco
    Dorigato Giorgio   Sighel Andrea
    Eberhard Edoardo   Sighel Mauro
    Fante Dino   Spagolla Carlo
    Filoso Giancarlo   Tarolli Daniele
    Fogarotto Leopoldo   Tavernar Pietro
    Fontanari Marcello   Tessadri Enrico
    Froner Enrico   Tovazzi Mario
    Furlan Mauro   Tranquillini Lino
    Garzetti Ugo   Trentini Gianmario
    Genetin Paolo   Valentini Fausto
    Ghirardini Salvatore   Valle Mauro
    Girardi Bruno   Viola Danilo
    Girardi Silvio   Zambotti Italo
    Grisenti Bruno   Zanetti Alberto
    Guderzo Valerio   Zanghellini Paolo
     Iob Gabriele   Zeni Massimo
    Kaswalder Walter   Zucal Andrea
    Laner Giovanni   Zucchelli Mario
    Laratta Pietro  
    Leonardi Paolo    
    Lozzer Graziano  
Statuto
Statuto del partito autonomista Trentino Tirolese
Indice

L'appartenere ad una forza politica, significa condividerne le linee programmatiche ed impegnarsi per fare in modo che gli obiettivi che essa si propone vengano perseguiti, secondo le linee definite dallo Statuto che l'aggregazione dei membri stessi del partito si dà.

È per questa ragione che abbiamo ritenuto opportuno inserire per intero in questo vademecum, lo Statuto che il P.A.T.T. ha approvato nell'ultimo congresso, a Baselga di Piné il 24 ottobre 1999

Art.1 - Costituzione
Art.2 - Sede
Art.3 - Principi ideologici
Art.4 - Finalità del Partito
Art.5 - Indirizzi politici
Art.6 - Appartenenza al partito
Art.7 - Diritti degli iscritti
Art.8 - Doveri degli iscritti
Art.9 - La donna
Art.10 - I giovani
Art.11 - Organizzazione territoriale
Art.12 - Le sezioni
Art.13 - Ambiti territoriali del Partito
Art.14 - Organi del Partito
Art.15 - Tutela delle minoranze interne negli organi del Partito
Art.16 - Il Congresso
Art.17 - Il Consiglio provinciale
Art.18 - Attribuzioni e funzionamento del Consiglio
Art.19 - Il presidente del Partito
Art.20 - Il presidente onorario
Art.21 - Il Segretario politico
Art.22 - La Giunta esecutiva
Art.23 - L'ufficio politico
Art.24 - La Commissione elettorale
Art.25 - Il Collegio di disciplina
Art.26 - Il Collegio dei Probiviri
Art.27 - Il Collegio dei Revisori
Art.28 - Fonti di sostentamento del Partito
Art.29 - Mandato politico-amministrativo
Art.30 - Scioglimento
Art.31 - Norme interpretative ed attuative
Art.32 - Adeguamento alla normativa di riordino della disciplina tributaria degli enti non commericali

L'appartenere ad una forza politica, significa condividerne le linee programmatiche ed impegnarsi per fare in modo che gli obiettivi che essa si propone vengano perseguiti, secondo le linee definite dallo Statuto che l'aggregazione dei membri stessi del partito si dà.

È per questa ragione che abbiamo ritenuto opportuno inserire per intero in questo vademecum, lo Statuto che il P.A.T.T. ha approvato nell'ultimo congresso, a Baselga di Piné il 24 ottobre 1999.
 


STATUTO DEL
PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE

Art. 1.........

- Costituzione -


................................................................................................................
1. E' costituito il Partito Autonomista Trentino Tirolese. Il P.A.T.T. trae le sue origini fondative dall'ultimo Congresso dell'ASAR - Associazione Studi Autonomistici Regionali (Trento - Sala della Filarmonica, 25 luglio 1948) in cui la maggioranza assoluta dei congressisti decise la trasformazione del movimento nel Partito del Popolo Trentino Tirolese - PPTT.

2. Il Partito ha per simbolo due Autonomisti in Trentino bianche incrociate su fondo nero.

Art. 2
.........

-Sede-


................................................................................................................
1. La sede del Partito è a Trento. Essa però, ai fini organizzativi potrà articolarsi in Ambiti territoriali e Sezioni.

Art. 3
.........

- Principi Ideologici -


................................................................................................................
1. Il Partito si ispira:
. ai principi fondamentali del diritto naturale e alle sue leggi morali, al patrimonio religioso delle genti locali, all'amore e al rispetto della terra dei nostri padri;

. all'eguaglianza di tutti gli uomini, riconoscendo ad ognuno nella società uguali diritti e doveri senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali e alla totale opposizione ad ogni forma di nazionalismo, razzismo, totalitarismo e colonialismo;

. ai principi della politica economica libera, non determinata da monopoli, da dirigismi di gruppo o da altre forme contrarie allo sviluppo sociale della collettività;

. al diritto di occupazione dei lavoratori residenti nella propria terra con precedenza su quelli provenienti da altre regioni, anche allo scopo di favorire il rientro nella propria terra di coloro che furono costretti alla emigrazione;

. alla radicata esigenza della popolazione locale di utilizzare le competenze autonomistiche che sono strumento di buon governo per la crescita della nostra comunità.

Art. 4.........

- Finalità del Partito -


................................................................................................................
1. Scopo del Partito è quello di raggiungere la piena autonomia nell'ambito provinciale e di amministrarla secondo i fondamentali principi della giustizia sociale onde attuare le profonde aspirazioni delle locali popolazioni verso l'autogoverno, nel rispetto delle loro peculiari caratteristiche etniche, storiche, culturali e linguistiche, oltre che delle loro necessità di un sempre maggiore progresso politico e di uno sviluppo sociale ed economico.

2. Ispirandosi alla concezione del Federalismo inteso come strumento di garanzia delle autonomie locali e come fattore di coagulo per realizzare entità sovranazionali; il Partito favorisce la crescita culturale delle popolazioni locali per un loro efficace inserimento nel contesto di un'Europa politicamente ed economicamente unità.

3. E' compito del Partito rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Art. 5
.........
- Indirizzi politici -

................................................................................................................
1. L'azione politica del Partito è indirizzata nei suoi aspetti generali:

. all'impegno per l'evoluzione materiale delle istituzioni autonomistiche sulla base della Storia politica, economica, sociale e culturale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, così come sono nate e si sono sviluppate dal 1945-1948 in poi;

. all'impegno nel promuovere ogni iniziativa finalizzata a diffondere fra il popolo trentino la conoscenza della storia, della cultura, dell'identità trentina a partire dalle istituzioni scolastiche;

. all'azione politica che ha il suo fondamento saldo ed irrinunciabile nella difesa della tutela e nello sviluppo dei diritti e delle prerogative delle minoranze tedesche, ladine, mochene e cimbre presenti sull'intero territorio regionale;

. a perseguire concretamente la realizzazione del progetto politico dell'Euregio Trentino Tirolese, anche nella prospettiva politico-istituzionale, nel quadro dell'evoluzione dell'Europa delle Regioni e dei Territori, della Confederazione fra le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, il Land Tirolo e il Vorarlberg;

. a valorizzare e sostenere gli emigrati Trentini, in ogni Paese del mondo, affermando che essi fanno parte integrante della Comunità Trentina e della sua storia e promuovendo in ogni sede istituzionale e politica il riconoscimento giuridico della cittadinanza e del loro diritto ad ottenere gli aiuti anche finanziari necessari per l'avvio e lo sviluppo di iniziative atte a determinare la crescita sociale ed economica delle Comunità trentine all'estero.

2. In particolare il Partito si impegna ad operare:

. per la fattiva convivenza delle minoranze etnico linguistiche;

. per l'effettiva apertura alla cultura e alla civiltà mitteleuropea; per l'insegnamento concreto del tedesco e di una lingua straniera fin dalla scuola elementare;

. per la valorizzazione delle Municipalità e delle autonomie comunali;

. per un progetto economico che tenga conto delle esigenze ambientali e che garantisca l'occupazione delle entità lavorative locali, privilegiando la piccola e media imprenditoria industriale, artigianale e turistica;

. per uno sviluppo coordinato ed intelligente delle attività terziarie del commercio e del turismo che valorizzi le potenzialità locali;

. per una programmazione agricola lungimirante proficuamente integrata con il turismo e l'artigianato;

. per un sindacato libero da sudditanze partitiche, il quale tenda alla pace e alla giustizia sociale;

. per una politica della casa rivolta al recupero del patrimonio edilizio esistente e che soddisfi i legittimi bisogni della popolazione locale;

. per la valorizzazione e la gestione delle risorse naturali locali nel rispetto degli equilibri e di uno sviluppo eco-compatibile;

. per la difesa del risparmio locale e del suo investimento in loco;

. per l'incremento della democrazia diretta con l'iniziativa popolare ed il referendum;

. per una valida assistenza sociale e sanitaria e previdenziale a livello locale;

. per una trasformazione istituzionale dello Stato italiano in Stato Federale costituito da Regioni autonome;

per la realizzazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea.

Art. 6
.........

- Appartenenza al Partito -


................................................................................................................
1. L'appartenenza al Partito è libera a tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età, che siano di buona condotta morale e civile ed accettino il presente Statuto.

2. L'adesione è a tempo indeterminato e può essere revocata dall'iscritto in qualsiasi momento con lettera raccomandata o dalla Giunta esecutiva qualora non venga versata la quota di iscrizione per due anni consecutivi.

3. La domanda è presentata alla Sezione e l'accettazione è demandata al direttivo di Sezione. In mancanza di Sezione la domanda è presentata alla sede del Partito. Qualora vi sia rifiuto, l'istante può ricorrere alla Giunta del Partito la quale procede con delibera motivata.

4. L'adesione esclude la contemporanea iscrizione ad altro partito politico. Non è ammessa l'adesione ad altra formazione o movimento che abbia presentato o presenti lista a consultazioni elettorali. Ugualmente non sono ammesse attività a favore di un altro Partito né la candidatura o la prestazione di firma per le sue liste elettorali, salvo che la stessa sia stata promossa o autorizzata dal Partito.


Art. 7
.........

-Diritti degli iscritti-

................................................................................................................
1. Gli iscritti hanno il diritto di partecipare all'attività del Partito, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere alla elezione degli Organi statutari. Per l'esercizio dell'elettorato passivo alle cariche provinciali del Partito l'iscritto deve avere maturato un'anzianità di iscrizione di almeno 12 mesi senza interruzione negli ultimi due anni. Questa si computa dal giorno dell'accettazione e deve verificarsi entro il giorno antecedente l'elezione. La norma può essere derogata per l'elezione a delegato al Congresso e per la carica di membro di direttivo sezionale. Il diritto di elettorato attivo e passivo, l'iscrizione al Partito e la partecipazione agli organi per elezione o per diritto non possono esercitarsi qualora l'iscritto non abbia adempiuto al pagamento della quota annuale entro i termini previsti e fissati dalla Giunta esecutiva del Partito.


Art. 8
.........

- Doveri degli iscritti -


................................................................................................................
1. Ogni iscritto è tenuto alla osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli Organi statutari.

2. In particolare deve:

. partecipare attivamente alla vita del Partito e assolvere i compiti affidati e liberamente accettati al momento dell'incarico;

. garantire l'unità operativa del Partito ed astenersi da azioni e atteggiamenti che possano essere di danno al Partito. Rilasciare dichiarazioni e sostenere posizioni contrastanti con la linea politica del Partito o con quanto stabilito dalla Giunta Esecutiva, è da considerarsi fatto dannoso e come tale va considerato ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari;

. tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;

. concorrere secondo le proprie possibilità a sostenere economicamente il Partito;

. versare la quota annuale di iscritto entro i termini stabiliti dalla Giunta esecutiva del Partito;

. accettare e rispettare le deliberazioni prese a maggioranza dal Partito ad ogni livello e gli indirizzi politici dello stesso.

3. L'iscritto non può rivolgersi ad organi diversi da quelli statutari per vicende riguardanti la vita e la organizzazione del Partito, pena l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione temporanea dal Partito con limite massimo di anni uno o della espulsione dal Partito.


Art. 9
.........

- La donna -


................................................................................................................
1. Il Partito riconosce alla donna il proprio fondamentale ruolo nella moderna società. Favorisce pertanto il suo inserimento ad ogni livello, negli Organi direttivi del Partito e nei posti di responsabilità nelle cariche pubbliche, come pure la costituzione del Movimento Femminile del Partito, onde garantire il pieno rispetto e dignità della donna.


Art. 10
.........

- I giovani -

................................................................................................................
1. Il Partito favorisce e segue con particolare interesse ed attenzione l'organizzazione dei gruppi giovanili, nell'ambito del Partito stesso, affinché in essi si sviluppi la coscienza e la fede autonomista accompagnate dal più alto senso di responsabilità per la difesa degli inalienabili diritti morali e civili del nostro popolo, della libertà e della democrazia nell'ambito di una ordinata e progredita civiltà europea.

2. Il Partito promuove la costituzione di un Movimento giovanile composto da tutti gli iscritti che non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età.


Art. 11
.........
- Organizzazione territoriale -

................................................................................................................
1. Ai fini organizzativi, il Partito si articola in Ambiti territoriali e Sezioni.


Art. 12
.........

- Le Sezioni -


................................................................................................................
1. I tesserati del Partito si costituiscono in Sezioni. Le sezioni possono essere d'ambito, intercomunali, comunali. In ogni Ambito territoriale del Partito, come delimitato da apposita delibera della Giunta esecutiva, deve operare almeno una Sezione.

2. Nei comuni articolati in circoscrizioni o frazioni, potranno essere costituite sottosezioni circoscrizionali o frazionali, purché autorizzate e regolamentate dagli organi direttivi della Sezione comunale.

3. Per essere validamente costituita la Sezione deve contare almeno cinque iscritti. I tesserati di ogni Sezione, riuniti in assemblea, si danno un regolamento ed eleggono le cariche sezionali.

4. La Sezione è validamente costituita dopo la ratifica della sua costituzione da parte della Giunta esecutiva che ne sancisce ufficialmente la nascita e, successivamente, ne approva il regolamento.

5. La Sezione ha il compito di:

. organizzare il Partito in sede locale;

. esaminare, discutere, formulare proposte sulle problematiche locali;

. preparare le liste elettorali in occasione delle elezioni comunali;

. mantenere uno stretto collegamento con i rappresentanti comunali nella pubblica amministrazione;

collaborare con gli ambiti territoriali per il raggiungimento di una migliore organizzazione periferica del Partito.


Art. 13.........

- Ambiti territoriali del Partito -


................................................................................................................
1. Gli iscritti al Partito di ogni ambito si riuniscono e formano l'assemblea territoriale del Partito.

. Spetta all'assemblea territoriale del Partito eleggere i membri da proporre al Congresso quali componenti del Consiglio provinciale del Partito.

. L'assemblea inoltre può eleggere il direttivo territoriale del Partito e può esaminare e discutere i problemi politici, economici e sociali ed organizzativi interessanti l'ambito.

4. L'assemblea territoriale del Partito provvederà a stabilire le modalità di convocazione e funzionamento delle riunioni, il numero dei componenti il direttivo territoriale e le competenze di quest'ultimo. In caso di inerzia del Presidente o del direttivo territoriale, può provvedere alla convocazione il Segretario del Partito.

5. Il direttivo territoriale può eleggere nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente. Il direttivo viene convocato dal Presidente territoriale, al quale spetta di dirigere le sedute.

6. Nella sua azione politica, il direttivo dovrà attenersi alle indicazioni ed agli orientamenti stabiliti dagli Organi provinciali del Partito. Il direttivo territoriale potrà redigere proposte ed osservazioni politiche ed organizzative ed inoltrarle alla Giunta esecutiva provinciale del Partito, la quale dovrà esaminarle e darne notizia al proponente. I Segretari delle Sezioni esistenti in ogni ambito fanno parte di diritto del direttivo territoriale del Partito.


Art. 14
.........

- Organi del Partito -


................................................................................................................
1. Sono Organi del Partito:


1. Sono Organi del Partito:

. il Congresso;

. il Presidente del Partito;

. il Consiglio Provinciale del Partito;

. il Segretario politico;

. il Vice Presidente del Partito;

. il Vice Segretario politico;

. la Giunta Esecutiva Provinciale;

. l'Ufficio Politico;

. il Collegio dei Probiviri;

. il Collegio di Disciplina;

. il Collegio dei Revisori dei conti.

2. Per poter accedere alle cariche di Presidente, Vicepresidente del Partito, Consigliere, Segretario politico, Vice Segretario politico, membro della Giunta esecutiva è necessaria un'anzianità, ininterrotta, di iscrizione al Partito di almeno 12 mesi negli ultimi due anni.

3. E' fatto obbligo a tutti i componenti gli organi del Partito di osservare strettamente la norma di cui all'art. 7. La non osservanza comporta la decadenza dall'incarico.


Art. 15.........

- Tutela delle minoranze interne negli organi del Partito -

................................................................................................................
1. Per consentire l'articolazione democratica, il pluralismo e la crescita dialettica all'interno del Partito, ai raggruppamenti di minoranza viene garantita la rappresentanza, purché gli stessi raggiungano almeno il 20% dei rappresentanti in sede congressuale.

2. Il Congresso riconosce alle minoranze il diritto di nominare propri rappresentanti, sia negli organi permanenti, sia nelle liste elettorali del Partito in misura proporzionale alla reale consistenza della percentuale numerica espressa oltre la soglia minima del 20%.

3. Quanto contenuto nel presente articolo non si applica per l'elezione degli Organi monocratici.


Art. 16
.........

- Il Congresso -


................................................................................................................
1. Il Congresso è l'Organo plenario e sovrano rappresentativo di tutti i tesserati. Le sue delibere sono vincolanti per tutti.

2. Al Congresso spetta:

. approvare o comunque determinare il programma e la linea politica;

. eleggere il Presidente e il Vicepresidente del Partito;

. eleggere il Segretario e il Vicesegretario politico;

. eleggere i membri del Consiglio provinciale di spettanza;

. ratificare le modifiche dello statuto approvate dal Consiglio provinciale del Partito.

3. Il Congresso decide a maggioranza dei voti espressi. Le votazioni potranno essere a voto palese o segreto.

4. Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente, del Segretario e del Vicesegretario dovranno svolgersi in tempi successivi secondo le modalità disciplinate dai rispettivi articoli. Il Presidente e il Segretario politico saranno eletti con la metà più uno dei voti espressi. Qualora nel primo scrutinio non si raggiunga tale risultato, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto maggiori preferenze. Il Vicepresidente e il Vicesegretario saranno eletti con la metà più uno dei voti espressi, secondo le modalità previste per il Presidente ed il Segretario. Qualora nel primo scrutinio non si raggiunga tale risultato, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto maggiori preferenze. Nel ballottaggio, per ciascuna delle quattro cariche, in caso di parità di voti prevale il più anziano di iscrizione.

5. Per l'elezione dei membri del Consiglio si potrà procedere con lista unica o con più liste.

6. Il Congresso è composto dal Presidente del Partito, dal Vicepresidente, dal Segretario politico, dal Vicesegretario politico, dal Segretario Organizzativo, dai Consiglieri del Partito, dal Presidente Onorario, dai Parlamentari e dai Consiglieri regionali, dai delegati degli ambiti in rappresentanza proporzionale dei tesserati e dei voti ottenuti dal Partito nell'ultima tornata elettorale regionale.

7. La determinazione della percentuale, che dovrà essere uguale sull'intero territorio provinciale, sarà a discrezione del Consiglio provinciale del Partito.

8. Il Congresso è convocato dal Presidente del Partito sentita la Giunta esecutiva o qualora ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei direttivi di ambito o per delibera del Consiglio del Partito.

9. Il Congresso ordinario è di norma convocato ogni due anni e provvede al rinnovo delle cariche.

10. Il Congresso straordinario, sentito il parere del Consiglio provinciale del Partito, può essere convocato con gli stessi delegati del Congresso immediatamente precedente ed è convocato qualora vi sia richiesta specifica e motivata o qualora particolari eventi richiedano decisioni che siano di stretta competenza.


Art. 17
.........

- Il Consiglio provinciale -


................................................................................................................
1. Il Consiglio provinciale del Partito è l'Organo che stabilisce l'azione generale del Partito in applicazione del programma e della linea politica indicati dal Congresso. E' convocato e presieduto dal Presidente del Partito e si riunisce di norma almeno ogni 4 mesi.

2. Il Consiglio del Partito è composto da:

. il Presidente e il Vicepresidente del Partito;

. il Segretario politico e il Vicesegretario politico;

. il Segretario Organizzativo;

. i Consiglieri regionali, i Deputati e i Senatori tesserati del Partito;

. i rappresentanti del Movimento giovanile e del Movimento femminile;

. un rappresentante per ognuna delle minoranze etniche presenti in provincia, che sarà indicato dai rispettivi ambiti di appartenenza;

. 60 consiglieri eletti negli ambiti e assegnati con il criterio adottato per i delegati.


Art. 18.........

- Attribuzioni e funzionamento del Consiglio -

................................................................................................................
1. Spetta al Consiglio del Partito:

. eleggere 9 membri della Giunta Esecutiva del Partito;

. eleggere il Collegio dei Probiviri;

. eleggere il Collegio dei revisori dei Conti;

. eleggere il Collegio di Disciplina previsto dall'art. 25;

. esaminare ed approvare i Bilanci approvati dalla Giunta Esecutiva;

. vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni del Congresso e delle sue direttive per l'attività politica, organizzativa e amministrativa del Partito. Periodicamente convoca gli organi eletti dallo stesso Consiglio affinché questi relazionino sulla loro attività;

. discutere ed eventualmente approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia al Segretario politico. In tal caso il Presidente del Partito entro 30 giorni deve convocare il Congresso straordinario che si svolge entro 30 giorni dalla convocazione;

. deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate statutariamente al Congresso, compresa l'emanazione di Regolamenti in attuazione dello Statuto;

. nominare la Commissione elettorale per la presentazione delle liste dei candidati che dovrà portare al Consiglio le sue proposte per la ratifica. Il Presidente ed i membri della Commissione elettorale durante il mandato e fino al termine dei lavori non possono proporsi o accettare la candidatura.

2. Spetta inoltre al Consiglio ratificare le liste dei candidati alle elezioni europee, nazionali e regionali.

3. Il Consiglio provinciale delibera validamente in presenza della metà più uno dei consiglieri; dopo mezzora, o comunque nel corso della riunione, quando è presente un terzo dei suoi membri.

4. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto può essere palese o segreto. Sarà segreto per tutte le votazioni che coinvolgono la persona o qualora lo richieda un quinto dei presenti.

5. I membri che saranno assenti ingiustificati per tre sedute consecutive saranno considerati automaticamente decaduti e sostituiti con i primi dei non eletti delle liste di appartenenza.

6. I membri che, eventualmente, rassegnassero le dimissioni o fossero definitivamente impossibilitati a partecipare per cause indipendenti dalla loro volontà saranno sostituiti con i primi dei non eletti delle liste di appartenenza.


Art. 19
.........

- Il Presidente del Partito -


................................................................................................................
1. Il Presidente del Partito è il garante di tutte le componenti e di tutte le sensibilità politiche presenti nel Partito. Convoca e presiede il Consiglio provinciale del Partito e ne fissa l'ordine dei lavori su indicazione del Segretario politico con facoltà di inserire punti propri. Partecipa alle riunioni della Giunta esecutiva del Partito con diritto di voto e concorre a formarne il numero legale. Convoca il Congresso alla scadenza naturale dello stesso. In caso di impedimento, assenza o indisponibilità lo sostituisce il Vicepresidente. Convoca il Congresso straordinario con le norme stabilite.

2. Il Presidente è il legale rappresentante del Partito, sia in giudizio sia verso terzi che nella materia elettorale, salvo la possibilità di conferire deleghe nei casi previsti dalla legge. In caso di divergenze tra il Presidente e il Segretario politico per la presentazione del simbolo nelle campagne elettorali, la decisione spetta alla Giunta Esecutiva del Partito.

3. Il Presidente del Partito viene eletto dal Congresso fra i membri dello stesso, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei congressisti. Nel caso nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1) si procederà alla votazione di ballottaggio risultando eletto il candidato più votato e a parità di voti il più anziano di iscrizione. Qualora vi sia una sola candidatura la votazione può essere effettuata con voto palese o acclamazione.

4. Il Presidente del Partito può altresì essere delegato dal Consiglio del Partito a particolari compiti di rappresentanza.

5. Il Presidente del Partito dura in carica per la intera durata del mandato del Congresso.

6. Il mandato può cessare per dimissioni volontarie, impedimento permanente o decesso o incompatibilità sopravvenute ai sensi del presente statuto. In tali casi lo sostituisce il Vice Presidente del Partito che, entro 30 giorni dal fatto, provvede alla convocazione del Congresso per l'elezione del nuovo Presidente.


Art. 20
.........
- Il Presidente onorario -

................................................................................................................
1. Il Congresso può riservare ad uno o più iscritti particolarmente meritevoli il titolo di Presidente onorario.

2. Questi potranno partecipare ai Consigli provinciali del Partito con diritto di parola.


Art. 21
.........

- Il Segretario politico -


................................................................................................................
1. Il Segretario politico è il responsabile della linea politica del Partito definita dal Congresso, della sua interpretazione ed attuazione, in conformità ai deliberati del Congresso e del Consiglio provinciale del Partito.

2. Il Segretario:

. ha la rappresentanza politica del Partito;

. convoca e presiede la Giunta esecutiva del Partito;

. partecipa alle riunioni di tutti gli Organi provinciali del Partito;

. può promuovere e procedere alla convocazione degli organi territoriali di Ambito e di Sezione alle quali partecipa senza diritto di voto;

. dirige e coordina l'attività politica del Partito;

. propone al Consiglio provinciale del Partito la nomina del Segretario Organizzativo il quale partecipa di diritto sia alla Giunta che al Consiglio provinciale del Partito;

. promuove presso la Giunta esecutiva del Partito l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti;

. è responsabile dell'attuazione dell'esecuzione dei deliberati degli Organi provinciali del Partito;

. presenta ai Gruppi consiliari regionali e provinciali la linea politica e programmatica del Partito;

. può nominare e incaricare membri del Partito a costituire e presiedere gruppi di lavoro su singole tematiche e argomenti di interesse provinciale e chiamare gli stessi a relazionare negli organismi del Partito;

. cura direttamente, o attraverso portavoce incaricati permanentemente e revocabili, i rapporti con la stampa per gli aspetti attinenti le sue funzioni politiche.

3. In caso di divergenze tra il Segretario politico e il Presidente del Partito per la presentazione del simbolo nelle campagne elettorali la decisione spetta alla Giunta Esecutiva del Partito.

4. Il Segretario politico viene eletto dal Congresso fra i membri dello stesso, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei congressisti. Qualora ci fosse un'unica candidatura si può votare con voto palese. Nel caso nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1) si procederà alla votazione di ballottaggio, risultando eletto il candidato più votato e a parità di voti il più anziano di iscrizione.

5. Il Segretario politico dura in carica per l'intera durata del mandato congressuale, salvo revoca del mandato stesso promossa con mozione di sfiducia, motivata, proposta da almeno un terzo dei membri del Consiglio del Partito e votata dalla maggioranza assoluta (50% + 1) dei Consiglieri in carica e per i quali non siano in corso procedimenti o provvedimenti disciplinari.

6. Il mandato inoltre può cessare per dimissioni volontarie, impedimento permanente o decesso o incompatibilità sopravvenute disposte dall'art. 30. In tali casi lo sostituisce il Vicesegretario politico fino a convocazione del Congresso.


Art. 22
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- La Giunta esecutiva -

................................................................................................................
1. La Giunta esecutiva del Partito è composta dal Segretario politico del Partito, che la convoca e ne presiede i lavori, e da 9 membri eletti dal Consiglio Provinciale al suo interno; ne sono, inoltre, membri di diritto a pieno titolo il Presidente ed il Vicepresidente del Partito, il Vicesegretario politico, il Segretario Organizzativo con diritto di voto, i Parlamentari ed i Consiglieri Regionali in carica. Possono partecipare ai lavori della Giunta i rappresentanti del Movimento giovanile e del Movimento femminile, quando all'uopo nominati, con diritto di parola ma non di voto.

2. La Giunta deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta entro 90 giorni dall'ultima convocazione. Può essere convocata ogniqualvolta il Segretario del Partito lo ritenga opportuno, oppure lo richiedano almeno 3 membri.

3. Spetta alla Giunta esecutiva del Partito:

. assumere iniziative e deliberare su qualsiasi aspetto dell'attività politica, organizzativa ed amministrativa del Partito con la sola eccezione di quanto statutariamente attribuito al Congresso o al Consiglio del Partito;

. deliberare l'ammissione o l'esclusione dei iscritti;

. deliberare e autorizzare le spese del Partito;

. deliberare su tutte le materie di competenza demandate alla Giunta esecutiva dal presente Statuto;

. commissariare le sezioni del Partito.

4. La Giunta esecutiva delibera in presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità di voti l'argomento trattato viene rinviato ad una nuova riunione di Giunta da convocarsi entro 15 giorni; in caso vi sia ancora parità di voti prevale il voto del Segretario politico del Partito.

5. In casi urgenti, e con l'esplicito assenso del Presidente del Partito, può deliberare anche su materie normalmente riservate al Consiglio; in tal caso il Consiglio dovrà provvedere alla loro ratifica nella prima riunione successiva alla deliberazione assunta dalla Giunta.

6. Per la decadenza e la sostituzione valgono le norme previste per il Consiglio provinciale del Partito.


Art. 23
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- L'Ufficio politico -


................................................................................................................
1. L'Ufficio politico è organo consultivo della Segreteria. E' composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario Politico, dal Vicesegretario politico e dal Capogruppo in Consiglio provinciale.

2. E' convocato e presieduto dal Segretario Politico.


Art. 24
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- La Commissione elettorale -


................................................................................................................
1. La Commissione elettorale è eletta dal Consiglio provinciale ed è composta da 7 membri effettivi e 2 supplenti scelti fra gli iscritti del Partito. Essa viene rinnovata ad ogni scadenza elettorale che coinvolga l'intero elettorato provinciale.

La Commissione ha il compito di proporre al Consiglio provinciale del Partito le liste dei candidati per le elezioni europee, politiche nazionali e regionali, almeno sei mesi prima della data delle elezioni. Qualora l'Ambito non indichi il proprio candidato entro il termine di sei mesi, la Commissione elettorale ha la facoltà di indicare un candidato di sua scelta. La Commissione elettorale, nei sei mesi prima delle elezioni è tenuta a concordare con i candidati la "strategia" da adottare in modo unitario in campagna elettorale; a tal fine promuoverà degli incontri con i Consiglieri regionali del Partito in carica, Sindaci ed esperti, per illustrare ai candidati le tematiche rilevanti per la campagna elettorale stessa. La Commissione, od organo designato dalla stessa, coordinerà la pubblicità, i messaggi, gli slogan della campagna elettorale del Partito che dovrà essere univoca per tutti i canditati.


Art. 25
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- Il Collegio di disciplina -


................................................................................................................
1. Il Collegio di disciplina è composta da 5 membri effettivi e 2 supplenti. Il Collegio è eletto dal Consiglio provinciale del Partito ed i membri sono incompatibili con la carica di Consigliere del Partito. Non possono inoltre ricoprire cariche in altro organo del Partito comprese Sezioni e presidi territoriali.

2. Il Collegio nomina un Presidente e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente per indisponibilità di un membro effettivo può avvalersi per singoli giudizi di un supplente. Questa facoltà non è concessa qualora un procedimento sia già iniziato.

3. Il Collegio può provvedere solo su deferimento richiesto da Organo di Partito o da singolo iscritto. Avverso le decisioni del Collegio di disciplina è ammesso il ricorso per motivi di diritto al Collegio dei Probiviri.

4. Il procedimento che deve svolgersi con le garanzie del diritto alla difesa si conclude:

. con archiviazione motivata;

. con richiamo scritto;

. con la rimozione dagli incarichi di Partito;

. con la sospensione da uno a sei mesi, salvo i casi di cui all'art. 8, comma 3;

. con l'espulsione.

Le sanzioni sono immediatamente esecutive.

5. Il Collegio nelle more del giudizio può deliberare la sospensione cautelare; questa non potrà superare i 45 giorni di calendario.

6. Il Collegio non può non esaminare un deferimento qualora il tesserato non abbia ottemperato con lealtà e correttezza agli impegni assunti con l'accettazione dello stato di socio.

7. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.


Art. 26
.........

- Il Collegio dei Probiviri -


................................................................................................................
1. Il Collegio è composto da 5 membri effettivi tra gli iscritti al Partito da almeno 5 anni ed è eletto dal consiglio del partito. I suoi membri sono incompatibili con la carica di Consigliere.

2. Il Collegio nomina un Presidente e decide validamente a maggioranza.

3. E' attribuzione del Collegio decidere in sede di appello sui ricorsi contro i provvedimenti del Collegio di disciplina secondo quanto previsto dall'articolo 25.

4. Il Collegio resta in carica fino a quando non venga ricostituito. Il Collegio provvede con decisioni scritte e motivate depositate presso la segreteria che si incaricherà della notifica agli interessati.

. Il Collegio provvede e delibera entro 40 giorni dalla data di deposito o dell'arrivo dell'istanza alla segreteria del Partito.

. Il Collegio può deliberare anche in presenza di soli 3 membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.


Art. 27
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- Il Collegio dei revisori -


................................................................................................................
1. Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Consiglio. Nel suo seno nomina il Presidente. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con le altre cariche esecutive del Partito.

2. Spetta al Collegio dei revisori dei conti il controllo sull'amministrazione finanziaria del Partito; in particolare procede all'esame del conto consuntivo e alla stesura della relazione prevista nonché agli adempimenti imposti dalle norme in vigore.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica fino a quando il nuovo Consiglio, eletto dal Congresso, non provveda alla conferma o alla sostituzione.


Art. 28
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- Fonti di sostentamento del Partito -


................................................................................................................
1. Le entrate del Partito sono le seguenti:

. le quote ordinarie annuali degli iscritti;

. i contributi volontari di iscritti, simpatizzanti, di persone che ricoprono cariche elettive rappresentative di Partito, di altri soggetti organizzati;

. le somme ricevute a norma di legge a titolo di rimborso elettorale;

ogni altro contributo ricevuto a norma di legge.


Art. 29
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- Mandato politico-amministrativo -


................................................................................................................
1. I rappresentanti del Partito all'interno del Consiglio regionale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol non possono cumulare più di tre mandati consiliari, anche non consecutivi, o periodo corrispondente.

2. I rappresentanti del Partito all'interno della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Parlamento Europeo, nonché del Consiglio regionale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol che ricoprano incarichi istituzionali nei Governi europeo, nazionale, regionale, provinciale e nei rispettivi organismi legislativi per il periodo del mandato politico - amministrativo non possono assumere l'incarico di Segretario politico in quanto incompatibili.

3. Ai fini del computo e del cumulo delle Legislature si considera conclusa, ai fini delle candidature per un'Istituzione diversa, la Legislatura in corso.

4. E' comunque possibile, in deroga alle precedenti disposizioni, che la maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei componenti il Consiglio provinciale del Partito approvi una candidatura.


Art. 30
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- Scioglimento -


................................................................................................................
1. Lo scioglimento del Partito può avvenire con deliberazione del Congresso, che dispone contemporaneamente la destinazione del patrimonio del Partito, mediante provvedimento preso con almeno due terzi dei votanti.


Art. 31
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- Norme interpretative ed attuative -


................................................................................................................
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dai regolamenti eventuali si applicano le norme vigenti in materia di associazioni, di diritto comune, di procedure civile e penale.


Art. 32
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- Adeguamento alla normativa di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali -


................................................................................................................
(D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)
1. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Partito, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. In caso di scioglimento del Partito, per qualunque causa, il patrimonio del Partito deve essere devoluto secondo le modalità di cui al precedente articolo 30, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. La redazione, esame ed approvazione annuali del bilancio consuntivo, di cui al precedente articolo 18, sono obbligatori. Per quanto riguarda i criteri di redazione del bilancio, lo stesso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Partito, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

. Le quote o contributi associativi degli iscritti sono intrasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

5. L'articolo 36 del precedente statuto diventa l'articolo 32 del presente statuto.

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